Prot.n. 2265/VII
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Si comunicano di seguito le principali norme interne che regolamentano l’uso non autorizzato del cellulare durante le ore di lezione, allo scopo di prevenire le violazioni dell’ Art. 17 cc. 1-4, Art. 18 c.2 e Art. 34 c.12 del Regolamento d’Istituto:
- gli studenti alla prima ora di lezione subito dopo l’appello, saranno invitati dal docente a collocare il proprio cellulare, spento, nell’apposito contenitore con chiave di sicurezza, che sarà custodito nell’aula sino al termine delle lezioni. La chiave sarà consegnata al rappresentante di classe o al suo sostituto. Il docente dell’ultima ora, inviterà gli studenti a riprendere i cellulari, 5 minuti prima del termine della lezione. Il contenitore e la chiave, rimarranno custoditi in classe;
- nel caso in cui gli studenti non dovessero provvedere a consegnare il cellulare al docente, qualora fossero sorpresi ad utilizzare l’apparecchio telefonico, saranno sanzionati come previsto dal Regolamento di Istituto Art. 36 cc. 12 e 13.
Estratto degli articoli citati previsti dal Regolamento d’Istituto.
ART. 17 – DIVIETO DI USO DEL TELEFONO CELLULARE
1. È vietato a docenti e studenti di tenere acceso il telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni. In caso di verifica scritta, qualora lo ritenga opportuno, il docente potrà assumere in
custodia i cellulari prima dell’inizio della prova, per poi restituirli al termine della verifica.
2. In caso di mancato rispetto del divieto dell’uso del cellulare durante le attività didattiche, l’apparecchio degli studenti può essere assunto in custodia e tale comportamento sarà oggetto di
annotazione. La recidività di tale comportamento determinerà automaticamente l’adozione delle sanzioni disciplinari previste.
3. È altresì severamente vietato usare senza autorizzazione il cellulare come fotocamera. Le videoriprese effettuate ad insaputa dell’interessato, se configurano ipotesi di violazione del codice in
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, cd. Legge sulla privacy), possono comportare, anche d’ufficio, una denuncia alle autorità competenti e, nel caso cagionino
danno ad altri, per effetto del trattamento di dati personali, il responsabile o i responsabili sono obbligati al risarcimento. È risarcibile anche il danno non patrimoniale, nei casi di violazione
della legge succitata.
4. È severamente vietata la diffusione non autorizzata di immagini in gruppi o app di messaggistica.
ART. 18 – SICUREZZA
2. È vietato a tutto il personale usare o tenere accesi i cellulari, videofonini, videocamere e ogni altro apparecchio di registrazione, anche vocale, durante le ore di lezione e, in ogni caso, all’interno dell’Istituto.
ART. 34 – NORME CHE REGOLANO LE MANSIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO
12. Non deve usare il telefono cellulare in orario di servizio.
ART. 36 – SANZIONI DISCIPLINARI IN PRESENZA
Comma 12. Utilizzo non autorizzato del cellulare, dell’iPad e di qualsiasi altra apparecchiatura. Sanzione: Nota disciplinare sul registro di Classe, ritiro del telefonino e consegna ai genitori presso l’ufficio di vicepresidenza.
Comma 13. Rifiuto di consegna di cellulari, lettori MP3, iPod o simili alla richiesta del docente. Sanzione: Nota disciplinare sul registro di Classe, convocazione in presidenza, revoca del mandato quale rappresentante degli OO.CC., allontanamento da 1 a 2 giorni dalla comunità scolastica.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.ssa Pasqualina Pierro
Firma sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93
da Domenico Fasciano
Docente